Art. 1.
(Princìpi).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali di disciplina dell'intervento pubblico per la promozione delle attività cinematografiche e audiovisive. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in materia in conformità a tali princìpi.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      3. La Repubblica riconosce il cinema e l'audiovisivo come attività culturali, definite ai sensi della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19.
      4. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive come settore dell'industria culturale, in ragione della loro rilevanza imprenditoriale ed economica.
      5. In attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai princìpi fissati dalla presente legge, la Repubblica adotta e attua le politiche e gli interventi per la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive, in quanto espressione culturale degli individui e della comunità nazionale, con riferimento, in particolare, alla formazione, alla ricerca, all'innovazione artistica e tecnologica, alla produzione, alla post-produzione, alla diffusione e alla distribuzione.
      6. La Repubblica promuove idonei strumenti finalizzati allo sviluppo delle

 

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imprese del settore cinematografico e audiovisivo, favorendo l'apporto di risorse economico-finanziarie da parte di intermediari finanziari e di investitori privati.
      7. La Repubblica garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva.
      8. Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e ne favoriscono le pubbliche fruizione e valorizzazione.
      9. Al fine di favorire la nascita di una cultura cinematografica e audiovisiva europea che contribuisca alla formazione e al consolidamento di una cultura comune, la Repubblica promuove la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva italiana ed europea in Italia e all'estero, nonché le coproduzioni e le codistribuzioni. La Repubblica favorisce, altresì, le relazioni artistiche e industriali tra gli Stati membri dell'Unione europea e le nazioni extracomunitarie.
      10. Nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione, la Repubblica promuove l'educazione alla cultura cinematografica e audiovisiva nonché la formazione di settore presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.
      11. Nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, la Repubblica adotta le misure necessarie a garantire il rispetto della dignità umana e la tutela dei diritti dei minori nelle opere cinematografiche e audiovisive.
      12. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.